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16 marzo 2017

Antincendio autorimesse, le nuove norme tecniche verticali

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n.52 del 3 marzo 2017) il Decreto del 21 febbraio 2017 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa".

La nuova normativa antincendio autorimesse sarà in vigore dal prossimo 2 aprile e riguarderà le autorimesse, esistenti o di nuova realizzazione, con superficie superiore a 300 mq (così come indicato nell'allegato I del Decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015). 

Per "autorimessa" si intende una "area coperta, con servizi annessi, destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra di veicoli".

Essa può essere privata, pubblica o autosilo, cioè "volume interno ad opera di costruzione destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra di veicoli, eseguita esclusivamente a mezzo di monta auto".

Non rientrano in tale ambito, secondo la nuova regola tecnica verticale, le "aree coperte destinate al parcamento di veicoli ove ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto, o con un percorso massimo inferiore a 2 volte l'altezza del piano di parcamento" e gli spazi "destinati all'esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la semplice movimentazione nell'area".

Le norme di prevenzione incendi possono essere utilizzate in alternativa a quanto previsto dal DM 1 febbraio 1986 (Norme antincendio costruzione ed esercizio autorimesse e simili) e al DM 22 novembre 2002 (Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto) .

Con l'entrata in vigore della nuova regola tecnica verticale il 2 aprile 2017  (30 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) viene modificato l'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 con l'aggiunta del capitolo V.6  "Attività di autorimessa" alla sezione V "Regole tecniche verticali".

Delle ben 41 osservazioni a suo tempo raccolte dal CNI, inviate dalle varie commissioni degli Ordini degli Ingegneri e delle Consulte Regionali, e presentate al tavolo tecnico del CCTS, solo 8 osservazioni sono state recepite nel nuovo D.M. 21 febbraio 2017. Questo non ci deve far demordere dal nostro impegno, ma sempre di più incalzarci ad essere sempre di più presenti ai lavori preparatori delle normative tecniche di legge, normative che poi ci chiedono di essere  protagonisti nella loro applicazione.

Monza 10 marzo 2017

ing. Dario Canali

Coordinatore Commissione Prevenzione Incendi  - O.I.M.B.

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