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26 novembre 2025
Tutti gli iscritti agli albi professionali titolari di partita Iva sono tenuti, con cadenza annuale, ad inviare ad Inarcassa la dichiarazione del reddito professionale e del volume d’affari Iva, al fine di accertare gli eventuali obblighi contributivi nei confronti della cassa previdenziale (art. 2 del Regolamento Generale di Previdenza).
L’obbligo di dichiarazione riguarda tutti gli iscritti all’Albo titolari di partita Iva, a prescindere dallo svolgimento o meno dell’attività professionale, e quindi anche nel caso in cui:
a) il reddito ed il volume d’affari siano nulli;
b) la partita Iva venga utilizzata per attività diverse dall’ambito professionale (per es. partita Iva agricola).
La comunicazione va inviata entro il 31 ottobre di ogni anno, ed il mancato rispetto di questa prescrizione comporta l’applicazione di sanzioni, previste sempre dal medesimo art. 2 del Regolamento Generale di Previdenza. Anche le società tra professionisti (STP) devono trasmettere ad Inarcassa, entro il termine di cui sopra, il volume di affari complessivo nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore della cassa previdenziale.
Si allega la circolare.