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25 giugno 2020
Il DL n. 18/2020 (#CuraItalia), relative ai termini di validità del DURC, aveva introdotto – con nota del 3 giugno 2020 dell’Ispettorato del Lavoro – la scadenza della proroga per la presentazione del medesimo, fissata al 15 giugno 2020; a differenza degli altri certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 per cui il CuraItalia ha previsto la scadenza il 90° giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza.
Pertanto veniva confermato che i documenti attestanti la regolarità contributiva (Durc On Line), che riportavano nel campo una data compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, conservavano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Anche l’Inps, con una circolare del 25 marzo, informava che “tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un Durc On Line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione dell’esito, devono ritenere valido il medesimo documento fino al 15 giugno 2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del Durc senza procedere ad una nuova interrogazione. Qualora il predetto documento non sia nella materiale disponibilità dell’interessato o dei richiedenti ai quali sia stata a suo tempo notificata la formazione dell’esito positivo di regolarità ovvero si tratti di stazioni appaltanti /amministrazioni procedenti o di altri interessati che in precedenza non ne avevano fatto richiesta”.
Ora, a decorrere dal 15 giugno 2020 viene meno la scadenza di detta proroga.