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27 gennaio 2020

Legge di Bilancio 2020: ecco alcune novità a favore delle imprese e dei professionisti

 

La legge (comma 184 e successivi della medesima) prevede, al fine di favorire di favorire gli investimenti privati e di impresa, per il 2020 un nuovo credito d’imposta dal 6 al 40% che sostituisce super e iperammortamento per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative.

È prevista, con la nuova norma citata, la concessione di un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione, dalle imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (oppure entro il 30 giugno 2021, qualora entro la data del 31 dicembre 2020 sia soddisfatta la duplice condizione relativa all’ordine ed all’acconto minimo del 20%), effettuino investimenti nei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato.

Quanto all’ambito applicativo, detto credito d’imposta è riconosciuto alle condizioni e nelle misure stabilite in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili:

  • al 40% o 20% del costo, in base all’importo dell’investimento, per i beni materiali Industria 4.0;
  • 15% del costo per gli investimenti in servizi e software digitali;
  • 6% per gli investimenti in beni diversi dai precedenti.

Quanto ai soggetti che possono beneficiare di detta agevolazione, al credito d’imposta possono accedere tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, le imprese destinatarie di sanzioni interdittive. Quali investimenti sono oggetto del provvedimento e quali non lo sono invece?

Tra i primi:

  • beni materiali strumentali nuovi, di cui al comma 188, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019 (beni ex super ammortamento);
  • beni materiali strumentali nuovi, secondo il modello Industria 4.0, di cui al comma 189, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019 (beni ex iper ammortamento);
  • beni immateriali strumentali nuovi, secondo il modello Industria 4.0, di cui al comma 190, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019 (beni ex iper ammortamento dei beni immateriali di cui all’Allegato B della legge di Bilancio 2017).

Esclusi sono (riferimento art. 1, comma 187, Legge n. 160/2019):

  • i beni compresi nell’articolo 164, comma 1, del TUIR (autoveicoli ed altri mezzi di trasporto);
  • i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i beni di cui all’allegato 3 annesso alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione sul modello F24.

La compensazione è in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 nel caso di beni immateriali di cui all’allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017; richiede l’effettuazione di una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, il cui modello, contenuto, modalità e termini di invio, verrà stabilito da un successivo apposito decreto direttoriale.

Si prevede nella norma che i soggetti che accedono al credito d’imposta siano tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Si allega il link alla normativa: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg