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27 gennaio 2020
La legge (comma 184 e successivi della medesima) prevede, al fine di favorire di favorire gli investimenti privati e di impresa, per il 2020 un nuovo credito d’imposta dal 6 al 40% che sostituisce super e iperammortamento per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative.
È prevista, con la nuova norma citata, la concessione di un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione, dalle imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (oppure entro il 30 giugno 2021, qualora entro la data del 31 dicembre 2020 sia soddisfatta la duplice condizione relativa all’ordine ed all’acconto minimo del 20%), effettuino investimenti nei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato.
Quanto all’ambito applicativo, detto credito d’imposta è riconosciuto alle condizioni e nelle misure stabilite in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili:
Quanto ai soggetti che possono beneficiare di detta agevolazione, al credito d’imposta possono accedere tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, le imprese destinatarie di sanzioni interdittive. Quali investimenti sono oggetto del provvedimento e quali non lo sono invece?
Tra i primi:
Esclusi sono (riferimento art. 1, comma 187, Legge n. 160/2019):
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione sul modello F24.
La compensazione è in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 nel caso di beni immateriali di cui all’allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017; richiede l’effettuazione di una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, il cui modello, contenuto, modalità e termini di invio, verrà stabilito da un successivo apposito decreto direttoriale.
Si prevede nella norma che i soggetti che accedono al credito d’imposta siano tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
Si allega il link alla normativa: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg