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18 marzo 2020
La Legge, in vigore dal 01/03/2020, converte con modificazioni il D.L. 30/12/2019, n. 162, recante Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
In particolare, essa comporta una modifica di disposizioni del DPR 462/2001. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, infatti, dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente:
«Art. 7 -bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe). — 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza comma 2.
Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1
comma 3. Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
comma 4. Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».
- Come risulta dal testo riportato, il DL 162/19 ha introdotto il nuovo articolo 7-bis nel DPR 462/01 secondo cui:
• l’INAIL deve predisporre una banca dati informatizzata delle verifiche;
• il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato per effettuare le verifiche periodiche degli impianti di terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.
Questo nuovo articolo pone come principale obbiettivo l’obbligo di verifica degli impianti elettrici da parte dei datori di lavoro.
Il nuovo art. 7-bis del DPR 462/01 stabilisce l’adozione di un tariffario unico nazionale.
Il tariffario unico nazionale è costituito dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, riassunto in una specifica tabella.
La comunicazione da parte del datore di lavoro all’INAIL del nominativo dell’organismo incaricato per effettuare le verifiche periodiche degli impianti deve essere effettuata tramite l’applicativo CIVA già utilizzato per la presentazione delle denunce degli impianti.
Si rinvia ai seguenti link per approfondire la normativa di riferimento:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/29/20G00021/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/31/19G00171/sg