Lombardia: seconda circolare esplicativa in merito ad aspetti della disciplina sismica
In sostituzione delle indicazioni fornite con la Circ. R. Lombardia 29/07/2019, n. 9 e nelle more di un aggiornamento della normativa regionale - a seguito dell’emanazione delle linee guida ministeriali previste dall’art. 94-bis, comma 2 del D.P.R. 380/2001, che dovranno essere definite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - la Circ. R. Lombardia 28/01/2020, n. 1 fornisce alcune considerazioni in merito ad aspetti della disciplina sismica di cui alla L.R. Lombardia 33/2015.
In particolare la Circolare si occupa di:
1) tipologie di interventi, distinti in: interventi “rilevanti”, di “minore rilevanza” e “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità, indicando le norme di riferimento per ogni tipologia di intervento;
2) istanza di autorizzazione sismica, ovvero l’individuazione degli interventi che richiedono l’autorizzazione preventiva per l’inizio dei lavori;
3) parere tecnico regionale, prevendendo altresì la procedura da seguire in relazione alle richieste di parere pendenti sulle pratiche sismiche a seguito dell’entrata in vigore (il 14/12/2019) della novità normative approvate con la L.R. Lombardia 21/2019;
4) comunicazione di deposito, con l’individuazione dei due casi nei quali per l’inizio dei lavori va data preventiva comunicazione di deposito del progetto all’autorità competente comunale;
5) certificazione alla sopraelevazione, chiarendo che la procedura relativa non ha subito variazioni dopo gli ultimi aggiornamenti normativi
6) collaudo interventi, precisando che per le riparazioni e gli interventi locali e per gli interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori e che a tal fine con la Delib. G.R. Lombardia 02/12/2019, n. XI/2584 sono stati approvati tre nuovi moduli (Mod. 14 - Deposito della relazione a struttura ultimata; Mod. 15 - Comunicazione di deposito del certificato di collaudo statico; Mod. 16 - Comunicazione di deposito della dichiarazione di regolare esecuzione);
7) differenze tra il concetto di rilevanza ai fini della pubblica incolumità (D.P.R. 380/2001) e di rilevanza ai fini geotecnici (D. Min. Infrastrutture e Trasp. 17/01/2018). La circolare chiarisce che la suddivisione degli interventi in relazione alla rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, prevista dal comma 1 dell’articolo 94-bis del D.P.R. 380/2001, è finalizzata esclusivamente alla definizione della procedura amministrativa da seguire (autorizzazione sismica o comunicazione di deposito sismico) prevista dalla normativa in ambito sismico e non modifica in alcun modo le modalità di svolgimento della progettazione geotecnica dell’intervento. Mentre la definizione di “modesta rilevanza” di un intervento, prevista dal D. Min. Infrastrutture e Trasp. 17/01/2018, è invece finalizzata esclusivamente alla definizione delle procedure di svolgimento della progettazione geotecnica dell’intervento e non modifica in alcun modo la procedura amministrativa da seguire prevista dalla normativa in ambito sismico. Pertanto, l’appartenenza di un intervento a quelli “di minore rilevanza” o a quelli “privi di rilevanza” nei confronti della pubblica incolumità non comporta in via automatica che essi appartengano anche agli interventi "di modesta rilevanza" per gli aspetti geotecnici.