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22 febbraio 2021
- Obbligo di comunicazione di un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata (art. 2, comma 1 e 3).
- Esclusione della sanzione per rettifica dichiarazione (Art. 2, comma 3 lett. a) e nel caso in cui siano presenti errori di natura formale di compilazione e/o rettifiche successive alla scadenza che non comportino l’addebito di ulteriore contribuzione.
- Contribuzione minima dei pensionati iscritti (art. 4, comma 3 e 5, comma 3). versamento della contribuzione minima soggettiva e integrativa in misura intera anche per i pensionati iscritti [Nota: NON CAMBIA LA CONTRIBUZIONE ANNUALE!!! 14,5% SUL REDDITO e 4% SUL VOLUME D'AFFARI].
- Sono esclusi dalla facoltà di deroga al contributo minimo soggettivo anche i pensionati di altro ente (art 4, comma 3bis).
- Contribuzione ridotta per i giovani nei primi 5 anni di attività e fino a 35 anni di età (art. 4, comma 4 e 5, comma 4).riconosciuta solo se il reddito professionale è uguale o inferiore al reddito medio dichiarato dagli iscritti nel biennio precedente l’anno oggetto di agevolazione. [per il 2021 si considera il reddito medio dichiarato nel 2020 e nel 2019 - quindi redditi 2019 e redditi 2018 ].
- Pagamento dei contributi con scadenze di sabato o festivi (art. 10, comma 6). rinviati automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.
All'articolo 11 del Regolamento generale Pevidenza [RGP] sono raggruppati i casi di PRESCRIZIONI E DECADENZE
Dopo 5 anni Inarcassa non può più effettuare rettifiche dei periodi di iscrizione anche in assenza dei requisiti formali e di continuità professionale di cui all’articolo 7 dello Statuto.
Il termine entro cui operare l’iscrizione retroattiva, la cancellazione o rettifica di periodi pregressi è IL QUINQUENNIO. La decadenza del quinquennio decorre dal termine di scadenza del conguaglio contributivo.
I contributi versati relativi alle annualità precedenti il quinquennio sono validi ai fini previdenziali anche se sovrapposti con periodi di altre gestioni previdenziali obbligatorie.
Prescrizione dei ratei di pensione. Si riduce a 5 anni la prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici non liquidati e la possibilità di Inarcassa di richiedere prestazioni indebitamente corrisposte.
Non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte per errore imputabile ad Inarcassa, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.