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03 novembre 2021
Si conferma che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e l’attuale data di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Anche i quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi il 31 dicembre 2021) mantengono la loro validità fino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza (ad oggi il 31 marzo 2022).