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22 febbraio 2022
Lo scorso 26 gennaio, con delibera n. 31, il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha confermato quanto il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha sempre sostenuto e sempre segnalato attraverso l’attività del proprio Osservatorio bandi SIA – coordinato dall’Ing. Michele Lapenna – relativamente all’interpretazione dell’art. 23, co. 4, D.Lgs. 50/2016. Difatti, l’autorità ha ribadito che “in caso di omissione del livello di progettazione definitivo, ai fini del calcolo del compenso del progettista, e dunque della base d’asta, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni indispensabili per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento, anche se riconducibili al livello di progettazione omesso”.
Si allega la circolare.