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03 marzo 2022
Si diffonde la circolare del CNI n. 845/XIX Sess./2022 attraverso cui si rendeva nota la delibera ANAC n. 31 del 26 gennaio 2022 con la quale il Consiglio d’autorità confermava quanto il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha sempre sostenuto relativamente all’interpretazione dell’art. 23, co. 4, D.Lgs. 50/2016, ossia che “in caso di omissione del livello di progettazione definitivo, ai fini del calcolo del compenso del progettista, e dunque della base d’asta, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni indispensabili per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento, anche se riconducibili al livello di progettazione omesso”.