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10 aprile 2020
La circolare n. 1374 del 25 marzo 2020 dell’INPS all’art. 103 del dl n. 18/2020 (c.d. CuraItalia), comma 2, prevede che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
Così, anche i documenti attestanti la regolarità contributiva (c.d. DURC), che riportano nel campo una data compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).
In merito, Inail fornisce le seguenti indicazioni operative.
Tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un “Durc On Line” con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione dell’esito devono ritenere valido il medesimo Documento fino al 15 giugno 2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC senza procedere ad una nuova interrogazione.
Qualora il predetto Documento non sia nella materiale disponibilità dell’interessato o dei richiedenti ai quali sia stata a suo tempo notificata la formazione dell’esito positivo di regolarità ovvero si tratti di stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti o di altri interessati che in precedenza non ne avevano fatto richiesta, l’interrogazione dovrà essere effettuata attraverso l’utilizzo della funzione di , che consentirà la registrazione dei dati di ciascuno dei richiedenti.
Si allega a tale proposito, per una migliore più esaustiva lettura, il seguente link: