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22 marzo 2021

DURC: Consiglio di Stato sent. N. 849/2021 – debito esiguo comporta comunque esclusione

 

Con la sentenza n. 849/2021 il Consiglio di Stato si è pronunciato nuovamente sulla questione di un DURC (Documento unico di regolarità contributiva) irregolare accertato durante una gara di aggiudicazione di lavori pubblici.

Una s.r.l. infatti veniva esclusa da una gara di appalto di lavori pubblici a causa dell’accertamento della stazione appaltante del DURC negativo della società, rilasciato dall’INAIL, dovuto ad un debito contributivo pendente di soli 295 euro. Il debito determinava quindi l’esclusione della società e l’aggiudicazione dei lavori veniva data, quindi, ad un altro concorrente.

La società esclusa faceva, di conseguenza, ricorso al Tar lamentando l’eccessiva penalizzazione subita a causa di un debito esiguo. La questione giungeva quindi al Consiglio di Stato che statuiva che, per giurisprudenza consolidata, la carenza della regolarità contributiva, attestata dal DURC rilasciato dall’ente previdenziale alla stazione appaltante, a prescindere dall’entità del debito contributivo, individua una presunzione legale di gravità delle violazioni previdenziali, essendo la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti demandata agli istituti di previdenza.

I giudici, inoltre, ribadivano che in caso di DURC negativo accertato durante una gara di appalto pubblico    non potevano rilevare eventuali adempimenti tardivi o regolarizzazioni postume e che nessuna rilevanza poteva assumere l’invito alla regolarizzazione (cd. preavviso di DURC negativo).

Palazzo Spada richiamava, infine, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea che stabilisce che l’amministrazione aggiudicatrice deve considerare quale motivo di esclusione qualsiasi violazione in materia di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali e che tale violazione deve essere attestata da un certificato richiesto d’ufficio dall’amministrazione aggiudicatrice e rilasciato dagli istituti previdenziali.

Il ricorso non veniva, quindi, accolto.