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27 ottobre 2020

Normativa Regionale – La rilevazione della temperatura luoghi di lavoro post ordinanza Regione Lombardia 620/2020

In Regione Lombardia, considerato che “il trend dei contagi fa ritenere necessaria l’adozione di misure urgenti restrittive specifiche, finalizzate al contenimento del contagio, con particolare riguardo ai contesti economici e sociali in cui maggiore è la probabilità di aggregazione e assembramenti, con particolare riguardo ad alcune fasce della popolazione e ad alcuni orari della giornata maggiormente a rischio” è stata emanata l’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33”. La medesima è entrata in vigore il 17 ottobre 2020 e sarà efficace fino al 6 novembre 2020.

In particolare, tra le altre prescrizioni, molto spazio viene dedicato alla rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro.

I datori di lavoro devono osservare le seguenti prescrizioni: “deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo preposto. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso”.

Inoltre il datore di lavoro, direttamente od indirettamente, “comunicherà tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi, al medico competente, ove nominato, di cui al Decreto Legislativo n.81/2008. Il medico competente provvede senza ritardo alla segnalazione alla ATS e procede agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati”. Il lavoratore “comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di lavoro, avendo cura di indicare se in azienda è nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del MMG”.

 

E’ poi minuziosamente disciplinato il caso in cui il lavoratore prenda servizio “in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo preposto – quali i servizi alla collettività (quali, a titolo esemplificativo, il trasporto pubblico locale ferroviario ed automobilistico, il servizio di trasporto ferroviario ed automobilistico di merci) e/o per i singoli individui (quali, a titolo esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare)”. Vengono in questo caso dettate una serie di prescrizioni cui è doveroso attenersi. 

Si raccomanda altresì la rilevazione della temperatura “anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. La rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria, in caso di accesso a qualsiasi tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante. I protocolli di sicurezza anti-contagio di cui all’art. 1 lettera ll), del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, per le attività professionali devono tenere conto di quanto disposto dalla presente ordinanza”.

 

Nel seguito si allegano i pdf della normativa citata oltre ad allegato. Si allega per ulteriore completezza il pdf delle misure adottate con la successiva Ordinanza Regione Lombardia 623/2020.