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27 ottobre 2020
In Regione Lombardia, considerato che “il trend dei contagi fa ritenere necessaria l’adozione di misure urgenti restrittive specifiche, finalizzate al contenimento del contagio, con particolare riguardo ai contesti economici e sociali in cui maggiore è la probabilità di aggregazione e assembramenti, con particolare riguardo ad alcune fasce della popolazione e ad alcuni orari della giornata maggiormente a rischio” è stata emanata l’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33”. La medesima è entrata in vigore il 17 ottobre 2020 e sarà efficace fino al 6 novembre 2020.
In particolare, tra le altre prescrizioni, molto spazio viene dedicato alla rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro.
I datori di lavoro devono osservare le seguenti prescrizioni: “deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo preposto. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso”.
Inoltre il datore di lavoro, direttamente od indirettamente, “comunicherà tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi, al medico competente, ove nominato, di cui al Decreto Legislativo n.81/2008. Il medico competente provvede senza ritardo alla segnalazione alla ATS e procede agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati”. Il lavoratore “comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di lavoro, avendo cura di indicare se in azienda è nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del MMG”.
E’ poi minuziosamente disciplinato il caso in cui il lavoratore prenda servizio “in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo preposto – quali i servizi alla collettività (quali, a titolo esemplificativo, il trasporto pubblico locale ferroviario ed automobilistico, il servizio di trasporto ferroviario ed automobilistico di merci) e/o per i singoli individui (quali, a titolo esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare)”. Vengono in questo caso dettate una serie di prescrizioni cui è doveroso attenersi.
Si raccomanda altresì la rilevazione della temperatura “anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. La rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria, in caso di accesso a qualsiasi tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante. I protocolli di sicurezza anti-contagio di cui all’art. 1 lettera ll), del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, per le attività professionali devono tenere conto di quanto disposto dalla presente ordinanza”.
Nel seguito si allegano i pdf della normativa citata oltre ad allegato. Si allega per ulteriore completezza il pdf delle misure adottate con la successiva Ordinanza Regione Lombardia 623/2020.